Protocollo e Regolamento servizio trasporto scolastico

    STRADE PERCORSE dagli scuolabus comunali per garantire il servizio di trasporto scolastico in tutti gli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona, aggiornato alla data del 21 gennaio 2015:

    Strade-percorse-dagli-scuolabus-comunali-as-2018-2019

    PROTOCOLLO  D’ INTESA  COMUNE DI ANCONA  E  ISTITUTI COMPRENSIVI
    “Azioni congiunte per la prevenzione di atti di vandalismo e bullismo sugli scuolabus comunali

    Protocollo Intesa Comune-IICC

    REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
    (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29/10/2007  N° 145)

    Art. 1 – Finalità e criteri generali
    Art. 2 – Organizzazione e destinatari del servizio
    Art. 3 – Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
    Art. 4 – Modalità per l’erogazione del servizio
    Art. 5 – Modalità di pagamento
    Art. 6 – Ritiro dal servizio
    Art. 7 – Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche
    Art. 8 – Accompagnamento sugli scuolabus
    Art. 9 – Comportamento durante il trasporto
    Art. 10 – Verifiche funzionalità del servizio – reclami
    Art. 11 – Rinvio alle normative vigenti
    Art. 12 – Entrata in vigore

    Art. 1 – Finalità e criteri generali

    Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola di competenza da parte dell’utenza.

    Il servizio è svolto dal Comune di Ancona, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

    Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano:

    • La scuola dell’Infanzia
    • La scuola Primaria
    • La scuola Secondaria di I° grado

    Il servizio sarà erogato ai residenti del Comune di Ancona; potrà inoltre essere erogato ai residenti di altri comuni in presenza di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui risiede l’alunno (D.M. 31/01/1997 e successive integrazioni, art. 30 del D.Lgs. 267/2000).

    Art. 2 – Organizzazione del servizio

    L’organizzazione del servizio è affidata all’Ufficio Pubblica Istruzione e può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto e/o mediante convenzione con altri enti pubblici

    Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, concertato con gli Organismi scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

    Art. 3 – Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

    L’Ufficio Pubblica Istruzione definisce le zone della città , denominate bacini di utenza, indicando le vie e le piazze che fanno capo ad ogni singola scuola.

    Il servizio di trasporto scolastico non è previsto per gli alunni che non risiedono nel bacino di utenza della scuola frequentata.

    L’Ufficio predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l’indicazione delle fermate,degli orari e dei percorsi sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto, degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto e/o in convenzione.

    I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

    La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

    Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

    In particolare i punti di salita e di discesa saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l’attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali.

    Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle seguenti priorità:

    • Lontananza della residenza dell’edificio scolastico
    • Data di presentazione della domanda

    Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore a 500 metri.

    Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus e autobus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà portato a conoscenza dell’utenza prima dell’avvio del servizio.

    Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.

    Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento dell’uscita dall’edificio scolastico sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere comunicato, all’atto dell’iscrizione, all’Ufficio Pubblica Istruzione.

    La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita e di discesa.

    L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

    In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 8.

    Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l’Ufficio Istruzione potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.

    In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. L’Ufficio informerà tempestivamente i responsabili scolastici sulla relativa programmazione dei trasporti.

    Art. 4 – Modalità per l’erogazione del servizio

    L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dall’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 30 giugno di ogni anno. Le iscrizioni fuori termine motivate e documentate possono essere accolte solo se vi saranno ancora posti disponibili sugli automezzi.

    Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

    La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l’inizio dell’anno scolastico.

    L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune di forma scritta.

    Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno, dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro dei bambini.

    Nel modulo di domanda vengono indicate le norme e le condizioni per la fruizione del servizio.

    La presentazione della domanda comporta da parte dei genitori l’integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

    Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi.

    Art. 5 – Modalità di pagamento

    L’Amministrazione comunale conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della Giunta Municipale, stabilisce le tariffe annue dovute per il tipo di servizio richiesto.

    Il pagamento dovrà avvenire, in un’unica soluzione, entro la data di presentazione della richiesta.

    In caso di mancato pagamento la domanda di iscrizione non verrà accolta.

    Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per il periodo mancante alla fine dell’anno scolastico.

    Art. 6 – Ritiro dal servizio

    L’utente che per motivate ragioni, durante l’anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione.

    Art. 7 – Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

    Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico regolarmente autorizzate dall’Autorità scolastica competente.

    Le istituzioni scolastiche predisporranno all’inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche e lo invieranno all’Ufficio Pubblica Istruzione che ne garantirà l’attuazione nei limiti dell’organizzazione e della capienza complessiva disponibile.

    La richiesta deve essere inoltrata, da parte delle insegnanti di classe, all’ufficio Trasporto Scuolabus, tramite posta ordinaria, fax o mail su apposito stampato, entro e non oltre il quinto giorno del mese precedente a quello dell’uscita programmata.

    Sarà cura dell’insegnante telefonare dopo il 20 del mese precedente l’uscita per avere conferma della disponibilità dello scuolabus.

    Durante l’anno scolastico potranno essere concesse fino ad un massimo di 4 uscite per sezione.

    Art. 8 – Accompagnamento sugli scuolabus

    L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l’utilizzo.

    Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sull’autobus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

    Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola primaria in situazioni particolarmente problematiche.

    Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale e/o incaricato dal Comune o con personale fornito da ditta appaltatrice.

    L’accompagnatore e/o l’autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, svolge le seguenti funzioni:

    • Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini
    • Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati
    • Sorveglia i bambini durante il percorso

    L’accompagnatore e/o l’autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, munito di lista degli utenti del servizio fornita dal comune, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli consegnati ai genitori o loro delegati.

    L’accompagnatore e/o l’autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento anche se parenti del bambino.

    Qualora alla fermata e orario previsti non siano presenti i genitori o altra persona delegata a ricevere il bambino (scuola dell’infanzia e primaria) si proseguirà nel giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino, lo stesso verrà riportato a scuola se ancora aperta, o in ultima ipotesi accompagnato al comando di Polizia Municipale che si occuperà di rintracciare i genitori.

    Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso il comando di polizia municipale, i genitori dovranno corrispondere al comune una sanzione pari a 50,00 (cinquanta) Euro a prescindere dalla durata del ritardo.

    Il mancato pagamento della sanzione comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva.

     Art. 9 – Comportamento durante il trasporto

    Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato.

    In particolare, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall’Accompagnatore e/o dall’autista, dovranno:

    • prendere rapidamente posto e rimanere seduti,
    • posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra,
    • non disturbare i compagni di viaggio l’accompagnatore e l’autista,
    • non portare sull’autobus oggetti pericolosi,
    • usare un linguaggio adeguato e non alzare il tono della voce,
    • non affacciarsi dal finestrino,
    • rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa,
    • non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi degli altri compagni,
    • mostrare rispetto degli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico,

    In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, il comune oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell’accompagnatore e/o dell’autista, segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e all’istituzione scolastica. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all’età degli alunni, il comune, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, può decidere la temporanea sospensione dell’alunno da un minimo di 15 fino ad un massimo di 90 giorni. Nessun rimborso è dovuto dal comune per il periodo di sospensione del servizio.

    In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

    Art. 10 – Verifiche funzionalità del servizio – reclami

    L’Amministrazione comunale valuta annualmente l’efficienza del servizi in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

    I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

    Art. 11 – Rinvio alle normative vigenti

    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

    Art. 12 – Entrata in vigore

    Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.