Regolamento per l’accettazione di donazioni

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Allegato al regolamento d’Istituto – Approvato dal Consiglio d’istituto con Delibera n.102 nella seduta n° 19 del 31 maggio 2021 e affisso all’Albo d’Istituto il 1 giugno 2021 prot. n.8141/A32

Il Consiglio di Istituto
Premesso
  • il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, con Decreto Interministeriale n. 129/2018, al Titolo V, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica;
  • che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto ai sensi degli artt.43 e 45, del suddetto Decreto;
  • che la destinazione di una donazione all’Istituzione scolastica deve essere nell’interesse generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, educativi e sociali;

Ritenuto che per il buon funzionamento dell’Istituzione scolastica bisogna provvedere ad individuare ed approvare criteri generali per l’accettazione di donazioni all’Istituzione scolastica;

Visto in particolare l’art.45, comma 1, lettera a) del D.I. nr.129/2018;

Delibera

L’adozione di criteri per l’accettazione dell’istituto della donazione, stabilendo all’unanimità che al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto Comprensivo può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati. L’accettazione di dette erogazioni, che rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione, saranno regolate dai seguenti criteri generali:

  • L’istituzione Scolastica può accettare beni (beni immobili, beni mobili, denaro, ecc.) in donazione da parte di Enti, Associazioni, Istituzioni, Società, Gruppi, Genitori, Banche, singoli privati, attinenti la realizzazione dei fini istituzionali della Scuola e cioè formativi, educativi, sociali, nonché organizzativi del servizio;
  • L’istituzione Scolastica può accettare donazioni in denaro anche attraverso la modalità crowdfunding finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto inserito nel PTOF (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017);
  • Nel caso di donazioni di beni di facile consumo o di beni non inventariabili di valore commerciale complessivamente pari o inferiore a € 200 (IVA compresa), l’atto di accettazione è delegato al Dirigente Scolastico che destinerà il bene tenendo conto della volontà di destinazione, sentiti anche i Responsabili di plesso e/o i responsabili di Laboratorio e informerà il Consiglio d’Istituto sulle donazioni ricevute e accettate nella prima convocazione utile, non applicandosi solo in questo specifico caso (derogando) la procedura richiesta all’art. 8 del presente regolamento per la formulazione della proposta di donazione e conseguente accettazione;
  • Dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio d’Istituto le donazioni di beni di valore commerciale superiori a € 200 (IVA compresa). In questo caso la delibera indicherà, opportunamente motivando, anche la destinazione del bene;
  • Le donazioni in denaro vengono iscritte a bilancio come modifiche al PA; nel caso di somme non finalizzate è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto, tramite cui viene individuata la destinazione di spesa. In presenza di somme finalizzate, l’atto di accettazione è delegato al Dirigente Scolastico, il quale informerà il Consiglio d’Istituto sulle donazioni ricevute e accettate nella prima convocazione utile;
  • Se la donazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico indicato dal donante, la proposta deve passare al vaglio del Collegio docenti per la competenza tecnico-didattica;
  • Al di fuori di quanto previsto nella presente delibera nessun dipendente è delegato ad accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell’Istituto comprensivo;
  • Qualora i beni siano conseguenti a raccolte punti, bollini o a crediti virtuali maturati dall’Istituto, quest’ultimo potrà provvedere a formalizzare l’adesione alle iniziative purché attinenti le finalità di cui al precedente punto 1); le raccolte non comporteranno alcuna forma di pubblicità da parte della scuola rispetto a singole Ditte.
  • In relazione alla forma il contratto, nel caso di beni di modico valore, la donazione si considera valida in presenza del provvedimento di accettazione del Dirigente o della delibera di accettazione del Consiglio di Istituto e della consegna del bene (un bene mobile è considerato di modico valore sulla base di due criteri: valore del bene e condizioni economiche del donante, con la conseguenza che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante);
  • In relazione alla forma il contratto, avente ad oggetto beni di non modico valore, sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, con relativa registrazione, e i beni donati saranno poi iscritti nell’Inventario;
  • Tutte le eventuali imposte e tasse inerenti e conseguenti relative al contratto saranno ad esclusivo carico del donante.