Assenze per malattia

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    AI DOCENTI
    AL PERSONALE ATA

    Prot. n. 6151/A2  del 18/10/2012

    Si ritiene utile rammentare alle SS.LL. il comportamento da tenere al verificarsi di assenze per malattia.

    L’articolo 17, comma 10 e segg. del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 29.11.2007 pone a carico del dipendente gli adempimenti di seguito elencati:

    L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
    Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
    L’istituzione scolastica oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
    Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
    Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
    La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
    Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare”

    L’adozione di strumenti legislativi successivi alla norma hanno comportato effetti sulla “ampiezza” delle “fasce di reperibilità” che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione  sono state fissate (cfr. Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206) come segue:

    In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

    Il predetto decreto ha inoltre stabilito, all’art. 2 che:

    1.  Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

      1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
      2. infortuni sul lavoro;
      3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
      4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    2.  Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

    Pertanto:

    a.  il dipendente che intende usufruire di una assenza per malattia deve avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e il medico di famiglia  obbligato a compilare il certificato di malattia mediante l’utilizzo di procedure informatiche in un sito dell’INPS che a sua volta invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata della Scuola.

    b.  il lavoratore è tenuto a fornire un indirizzo presso il quale dovrà essere reperibile, nelle fasce orarie stabilite, che può anche differire da quello di residenza.

    c.  l’art. 16 della Legge 111/2011 (finanziaria 2011) elimina la precedente obbligatorietà dell’accertamento della malattia (visita fiscale) che diviene atto discrezionale del Dirigente. Dispone tale articolo, al riguardo, che:

    “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutandola condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
    Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
    Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darnepreventiva comunicazione all’amministrazione.
    Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

    d.  nel caso in cui il dipendente non sia presente al domicilio eletto per la visita fiscale, il medico competente lascia al recapito dell’interessato un invito a presentarsi per una visita ambulatoriale. Una volta ricevuta la visita fiscale confermativa della prognosi del medico di famiglia il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità per tutto il periodo di malattia.

    e.  l’assenza ingiustificata ai controlli fiscali comporta per tutti i giorni di assenza la trattenuta della retribuzione e, nei casi previsti, qualora si configuri una responsabilità disciplinare, l’avvio del prescritto procedimento  disciplinare. Nel caso di una assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.

    Tutto quanto premesso si invita tutto il personale, in caso di assenza per malattia a porre in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al rendere possibile l’effettuazione della visita da parte del medico fiscale, in particolare si chiede di verificare il funzionamento del campanello del portone di ingresso dell’abitazione e che sul medesimo compaia il proprio cognome (quello da nubile per il personale di sesso femminile).

    Si richiamano nuovamente le SS.LL. al rispetto delle precitate disposizioni al fine di non incorrere in violazione di obblighi contrattuali.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    f.to Dott.ssa Lidia Mangani

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    Documenti allegati:

    Procedure e comportamenti da tenere in caso di assenza per visite-terapie-prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

    Circolare_prot._n.3322_A39_3-5-2014