Regolamento d’Istituto

    La pagina è aggiornata al mese di Settembre 2022
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    Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta n° 13 del 26 aprile 2018 e affisso all’Albo d’Istituto il 28 aprile 2018 prot. n.3664/A32

    Modificato con nota prot. n. 41/A32 del 07-01-2020

     

    I – PREAMBOLO

    II – GLI ORGANI COLLEGIALI

    • Art. 1 – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
    • Art. 2 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
    • Art. 3 – LUOGO ORARIO E FORMA DELLE RIUNIONI
    • Art. 4 – PRESIDENZA DELLE RIUNIONI
    • Art. 5 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE NELLE RIUNIONI CONSILIARI
    • Art. 6 – FORMAZIONE O.d.G., PRESENTAZIONE ARGOMENTI E VARIAZIONI
    • Art.7  – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
    • Art. 8 – DISCUSSIONE O.d.G. E FACOLTA’DI PARLARE
    • Art. 9 – PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
    • Art. 10 – DOCUMENTI DEL CONSIGLIO E ACCESSO AGLI ATTI
    • Art. 11 – GIUNTA ESECUTIVA
    • Art. 12 – COMMISSIONI CONSILIARI
    • Art. 13 – ORGANI CONSULTIVI
    • Art. 14 —   ORGANO  DI  GARANZIA
    • Art. 15 – CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
    • Art.16 – RAPPORTI TRA CONSIGLIO DI ISTITUTO E GLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI
    • Art. 17 – COLLEGIO DEI DOCENTI
    • Art. 18 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI
    • Art. 19 – ATTRIBUZIONI

    III – ASPETTI E CRITERI DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

    •  Art. 20 – VIGILANZA
    • Art.  21 – RITARDI, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI
    • Art. 22 – USCITA ALUNNI
    • Art. 23 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI
    • Art. 24 – COMPORTAMENTO ALUNNI
    • Art. 25 –  DISCIPLINA
    • Art. 26 – USO DEL TELEFONO CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
    • Art. 27 – SCIOPERI E PARTICOLARI EVENTI CLIMATICI
    • Art. 28 – COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
    • Art. 29 – ATTIVITA’ DIDATTICHE, RICREATIVE, SPORTIVE, GITE E VISITE    GUIDATE
    • Art. 30 – USO DEGLI SPAZI
    • Art. 31 – INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA
    • Art. 32 – UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
    • Art. 33 – INTERVALLO
    • Art. 34 – ACCESSO ALLE AULE OLTRE L’ORARIO DELLE LEZIONI
    • Art. 35 – USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
    • Art. 36 – USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA
    • Art. 37 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
    • Art. 38 – MODIFICHE D’UFFICIO

     
    I – PREAMBOLO

    Il presente Regolamento si richiama ai principi ed ai valori sanciti dalla Costituzione repubblicana, i quali costituiscono fondamento della vita interna dell’Istituto e della sua azione educativa.

    Pertanto le norme della Costituzione della Repubblica italiana sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, così come le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione (D. Lgs. 16.4.1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni), dal D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti), dalle norme successive in materia di autonomia didattica ed organizzativa, nonché dalle norme sulla trasparenza dell’attività amministrativa.

     

    II – GLI ORGANI COLLEGIALI

    Art. 1   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

    Le competenze del Consiglio d’Istituto , sono quelle indicate nell’art.6 del D.P.R. 416/74 e nel Testo Unico n° 297/94 e successive modificazioni, nonché quelle espressamente menzionate nel presente regolamento.

    Esso si riunisce

    1. in forma ordinaria ogni bimestre dell’anno scolastico, tenuto conto del coordinamento con gli altri organismi scolastici a partire dal mese di settembre;
    2. in sessione straordinaria su richiesta della Giunta Esecutiva, di un terzo dei consiglieri e del Presidente del Consiglio stesso.

    E’ validamente costituito e deliberante ricorrendo il disposto dell’art.28 del D.P.R. 416/74.

    Il numero legale viene accertato e verbalizzato tramite appello nominale effettuato, in apertura di seduta, dal Segretario del Consiglio di Istituto.

    Qualora nella convocazione il Consiglio non possa procedere a deliberazioni per mancanza del numero legale dei componenti ne verrà dato atto a verbale con contemporanea convocazione di una successiva adunanza con il medesimo O.d.G. e con le modalità di cui al punto (a) dell’art.2 del presente regolamento. In tale caso l’avviso di cui al punto (b) del citato art.2 sarà inviato soltanto ai consiglieri non intervenuti. In tal caso la convocazione sarà telefonica.

    La seconda riunione può essere convocata anche il giorno successivo. Un componente del C.d.I. che sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, è considerato decaduto e sostituito dal primo fra i non eletti nella stessa lista.

     

    Art. 2  MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

    La convocazione del C.d.I. viene effettuata dal presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita, mediante avviso scritto recante l’o.d.g. da:

    1. affiggere all’Albo on line dell’Istituto;
    2. inviare ai singoli consiglieri tramite posta elettronica.

    In caso di richiesta della giunta o di 1/3 dei consiglieri la convocazione deve avvenire entro i sette giorni successivi dal momento della presentazione dell’istanza.

    Per le convocazioni straordinarie il periodo di avviso può essere ridotto a 3 giorni.

    In caso di convocazione per urgenti motivi, l’avviso può essere effettuato a mezzo telefono e nella stessa giornata della riunione.

     

    Art. 3  LUOGO ORARIO E FORMA DELLE RIUNIONI

    Le riunioni avverranno di norma nei locali messi a disposizione presso la Direzione d’Istituto. In casi straordinari o su esplicita richiesta dei consiglieri, approvata a maggioranza assoluta, in qualsiasi altro luogo idoneo.

    Le riunioni avverranno sempre in orari non coincidenti con le lezioni e compatibilmente con gli orari di lavoro dei consiglieri. Le sedute del Consiglio, in ottemperanza alla Legge n°748 dell’11/10/77, che disciplina la pubblicità delle sedute, sono aperte (salvo quando sono in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento. Il Consiglio, inoltre, può invitare a fini conoscitivi e consultivi, i rappresentanti dell’Amministrazione locale, di quella scolastica, di Enti pubblici e privati, di organizzazioni sindacali o di altre operanti nel territorio.

     

    Art. 4 PRESIDENZA DELLE RIUNIONI

    Il Presidente del Consiglio d’Istituto o chi presiede le riunioni con le funzioni ed i poteri di cui al successivo art.5, in caso di sua assenza od impedimento viene sostituito, con i medesimi poteri e funzioni, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la funzione del Presidente viene assunta dal Consigliere anagraficamente più anziano.

     

    Art. 5 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE NELLE RIUNIONI CONSILIARI

    Il Presidente del C.d.I. o, in sua assenza, il Vice Presidente, dopo la dichiarazione di validità della riunione, dirige e regola il dibattito e la facoltà di intervento; propone ed illustra gli argomenti all’o.d.g.; propone l’ordine delle votazioni e ne rende noto l’esito.

    Può sospendere momentaneamente o rinviare la seduta per motivata causa redatta a verbale.

    Può richiamare all’ordine sia il consigliere che eventualmente turba lo svolgimento dei lavori sia il pubblico ammesso ad assistere all’incontro collegiale. In caso di disturbo da parte del pubblico può disporne l’allontanamento dalla sala.

    Nelle votazioni, in caso di parità, ha voto prevalente, come previsto dal 3° comma dell’art.28 del D.P.R. 416/74. Sottoscrive, inoltre, tutti gli atti del Consiglio d’Istituto.

    Inoltre, prima della discussione sull’o.d.g., può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non riguardino o richiedano deliberazioni.

     

    Art. 6 FORMAZIONE O.d.G., PRESENTAZIONE ARGOMENTI E VARIAZIONI

    L’o.d.g. della convocazione viene redatto dal Presidente in collaborazione con il Dirigente Scolastico, su proposta della Giunta, tenendo anche presenti eventuali richieste da parte di Consiglieri, come portatori di istanze dei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione, dei comitati o assemblee dei genitori nonché del Collegio dei Docenti.

    Nel caso di proposte ed istanze avanzate da singoli consiglieri, queste dovranno essere preventivamente inviate alla Giunta Esecutiva per l’immediato inoltro al Presidente prima dell’invio di avviso di convocazione per la prima seduta utile.

    Qualora per motivi urgenti ciò non fosse possibile, il C.d.I. potrà accettarne l’ammissione all’O.d.G. soltanto con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     

    Art. 7 INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

    L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per verificare se una tale circostanza o una tale informazione sono esatte.

    L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi e gli intendimenti dell’azione del Consiglio.

    Ambedue possono essere presentate senza motivazione, per iscritto od oralmente.

    La mozione consiste nell’invito rivolto al Presidente a promuovere la discussione su un argomento di particolare rilevanza.

    Essa va presentata per iscritto e con motivazioni pertinenti prima della riunione del Consiglio di Istituto ed il Presidente è obbligato a porla all’o.d.g. della prima riunione utile.

    La mozione presentata invece, su un argomento già all’o.d.g. va discussa e votata nella seduta stessa.

    Le mozioni vengono messe in discussione soltanto se hanno per oggetto questioni pertinenti la vita dell’istituto Comprensivo e trattano le attribuzioni previste dal D.P.R. n°416 art.6 31/05/74 e dal Testo Unico n° 297/94.

     

    Art. 8 DISCUSSIONE O.d.G. E FACOLTA’ DI PARLARE

    Il diritto di parola spetta unicamente ai membri del Consiglio di Istituto salvo quanto disposto dal comma seguente.

    Il Consiglio concede con propria deliberazione, la facoltà di parola, a titolo consultivo e su specifici argomenti, ad esperti della struttura socio – sanitaria, del Collegio dei docenti, dei Rappresentanti dei genitori, del Consiglio di Interclasse, di classe e d’Intersezione, dell’Amministrazione Comunale e di ogni altro organismo interessante la scuola ed espressamente invitato o su richiesta del medesimo.

    Per la discussione delle proposte eventualmente formulate dai suddetti si seguirà la prassi indicata nel precedente art.7.

    La discussione sull’ordine del giorno procederà secondo l’ordine di iscrizione dei singoli argomenti salvo quanto disposto dall’art.5.

    I consiglieri non possono interrompere chi ha la parola, il consigliere può essere interrotto soltanto dal Presidente sia per un richiamo al comportamento o al rientro sull’argomento in discussione e per revoca della facoltà di parola per evidente abuso della stessa. Il consigliere ha inoltre diritto di parola, in apertura di seduta, sul processo verbale della riunione precedente per proporre modifiche o chiarire il pensiero già espresso e non esattamente interpretato.

     

    Art. 9 PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

    Di ogni riunione del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio. Detto verbale deve contenere la sintesi degli argomenti e dei relativi interventi nonché le deliberazioni finali.

    Il Consigliere che desideri che il proprio pensiero sia fedelmente riportato è tenuto a dettare o fornire al Segretario copia scritta del proprio intervento.

    Una volta approvato, il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, va riportato sull’apposito registro, che viene conservato presso la Direzione dell’Istituto. Una copia viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto entro 20 giorni dalla seduta dell’approvazione e comunque prima del giorno della convocazione successiva.  […]

    In virtù di quanto disposto dal 3° comma dell’art.27 del D.P.R. 416/74, non potranno essere pubblicizzati, gli atti riguardanti le singole persone, salvo loro esplicita richiesta.

    Su particolari argomenti o per relazione sull’attività del Consiglio, potranno essere indette, a cura del Presidente e con l’approvazione della maggioranza relativa dei presenti alla riunione del Consiglio,

    assemblee dei genitori e dei docenti di tutto l’Istituto o dei singoli plessi secondo lo spirito dell’art.45 del D.P.R./74 e dell’art.15 del Testo Unico n°297/94.

    In dette assemblee i genitori ed i docenti avranno diritto di parola e di fare redigere a verbale le loro osservazioni ed interventi.

     

    Art. 10 DOCUMENTI DEL CONSIGLIO E ACCESSO AGLI ATTI

    Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’o.d.g. sono depositati presso la segreteria dell’Istituto due giorni prima della seduta.

    I consiglieri hanno diritto di prendere visione della suddetta documentazione.

     

    Art. 11 GIUNTA ESECUTIVA

    La Giunta si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto per adempiere alle disposizioni dell’art.6 ultimo comma del D.P.R. n.416/74 e, successivamente, se necessario, per portare ad esecuzione i provvedimenti deliberati dal Consiglio di Istituto. La formale convocazione scritta, con espresso l’O.d.G. sarà diramata a cura del presidente della Giunta stessa.

    Le sedute della Giunta possono essere allargate ad altri componenti il Consiglio o a degli esterni a scopi consultivi o propositivi.

     

    Art. 12 COMMISSIONI CONSILIARI

    Il Consiglio d’Istituto può esprimere Commissioni Consiliari alle quali devolvere lo studio di particolari argomenti e l’elaborazione delle relative proposte di attuazione.

    Le citate Commissioni, pur seguendo le eventuali direttive del Consiglio, avranno completa autonomia nello svolgimento del loro lavoro e potranno avvalersi di esperti dello specifico ramo che prestino la propria opera a titolo gratuito3

    Per quanto loro incaricato le commissioni agiranno, in ogni rapporto con Autorità, Enti, persone varie, sempre in rappresentanza del Consiglio di Istituto.

    Al termine del tempo loro fissato per lo svolgimento del lavoro, le Commissioni dovranno presentare alla Giunta Esecutiva, per l’inserimento nell’O.d.G. della seduta consiliare, relazione scritta sull’esito dell’incarico ricevuto.

    Copia di tale relazione sarà, inoltre, trasmessa ai singoli Consiglieri, a cura della Giunta e con modalità di tempo per la convocazione del Consiglio, per opportuno studio.

    Le relazioni consiliari dovranno essere conservate con le medesime modalità del “libro dei verbali” del Consiglio d’Istituto.

    La rappresentanza delle Commissioni Consiliari è demandata a tutti i suoi componenti che sottoscriveranno, inoltre, tutti gli atti relativi ai lavori per i quali la Commissione è stata costituita.

     

    Art. 13 ORGANI CONSULTIVI

    Sono organi consultivi del Consiglio d’Istituto:

    1. il Comitato dei genitori;
    2. i Consigli di classe;
    3. i Consigli d’interclasse;
    4. i Consigli di intersezione;
    5. gli operatori socio-sanitari;
    6. i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale;
    7. gli enti, organismi ed associazioni presenti nel territorio.

    Gli interventi dei citati organi nelle riunioni del Consiglio avverranno dietro esplicito invito del suo Presidente per pareri specifici. Le richieste per detti interventi possono avvenire su istanza della Giunta Esecutiva , dei singoli consiglieri o dei rappresentanti degli organi consultivi, approvata con le modalità di cui all’art.28 del D.P.R. 416/74.

    I membri degli organi sopraelencati nel presente articolo hanno facoltà di parola ma non diritto di voto nelle deliberazioni consiliari. Le eventuali relazioni scritte saranno conservate con le stesse modalità delle relazioni consiliari.

    L’eventuale partecipazione di esperti dovrà essere indicata nell’o.d.g. Art. 14 ORGANO DI GARANZIA

    a – Finalità e Compiti

    L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

    Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

    prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione.

    esaminare i ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

    Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

    b – Composizione

    L’Organo di Garanzia è composto da: un docente e un collaboratore scolastico designati da Consiglio di Istituto;  da due rappresentanti eletti dai genitori; dal Dirigente scolastico, che lo presiede.

    I componenti dell’ O. G . restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.

    c – Ricorsi Per Le Sanzioni Disciplinari

    Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

    Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. L’organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la potestà genitoriale. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

     

    Art. 15 CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE

    a) Composizione: il consiglio di classe nella scuola secondaria, il consiglio di interclasse nella scuola Primaria ed il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia sono composti: dai docenti di ogni singola classe, nella scuola secondaria di 1° grado; dai docenti dei gruppi di classe paralleli o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria; dai docenti dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia. Fanno parte, altresì, del consiglio di classe, interclasse o intersezione:

    1. Nella scuola primaria e dell’infanzia, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
    2. Nella scuola secondaria quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, i Consigli si riuniscono alla sola presenza dei docenti.

    b) Presidenza: i Consigli di classe, interclasse, intersezione, sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente, membro del Consiglio, suo delegato.

    c) Attribuzioni: Le attribuzioni dei Consigli di classe, interclasse e intersezione sono quelle risultanti dal combinato disposto dell’art.5 del decreto legislativo n.297/94, del C.C.N.L. più recente e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

    d) Convocazione: la convocazione spetta al Dirigente scolastico che fissa gli argomenti all’ordine del giorno, anche previa proposta dei docenti.

    e) Avviso: L’avviso scritto di convocazione, a firma sempre del Dirigente scolastico, con l’ordine del giorno espresso, dovrà essere inviato cinque giorni prima della data fissata per la convocazione: in caso di urgenza l’avviso può essere fatto anche telefonicamente

    f) Proposte: le proposte di interesse generale scaturite dalle riunioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione sono portate a conoscenza del Dirigente scolastico e del presidente del consiglio di Istituto che se ne avvarranno rispettivamente per le riunioni dei collegi dei docenti e per le riunioni del consiglio di istituto e della Giunta esecutiva.

    g) Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori: le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli hanno luogo entro il 31 Ottobre di ogni anno in giornate stabilite dal Consiglio di Istituto a seguito di assemblee di classe e di sezioni secondo la procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15/7/91.

    h) Coordinamento didattico: le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano ai consigli di classe, di intersezione con la sola presenza dei docenti.

    i) Non ammissione alla classe successiva: i docenti di classe possono non ammettere un alunno alla classe successiva:

    • Nella scuola dell’Infanzia si può derogare all’obbligo scolastico su richiesta dei genitori e dei Servizi socio sanitari per l’età evolutiva;
    • Per la scuola primaria l’eventuale non ammissione viene decisa all’unanimità da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati;
    • Nella scuola secondaria con votazione palese a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio di Classe riunito con la sola presenza dei docenti (D.leg.vo n.297/94 e D.Leg.vo 59/2004). Per la sola presenza dei docenti si deve intendere la presenza di tutti i docenti componenti il Consiglio. Non è ammessa l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

    j) Processo verbale e pubblicità degli atti: di ogni riunione del Consiglio viene redatto il processo verbale a cura del segretario e/o del coordinatore nell’apposito registro conservato presso la dirigenza.

    k) Accesso agli atti e documenti del Consiglio : l’accesso agli atti e documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n.241 del 7/8/1990.

     

    Art. 16 RAPPORTI TRA CONSIGLIO DI ISTITUTO E GLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

    Il Presidente del Consiglio di Istituto (per sua iniziativa personale o per mandato del Consiglio) per comunicazioni, chiarimenti, scambi di idee, accertamenti di situazioni oggettive, può convocare, d’intesa con il Dirigente Scolastico, i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di  classe, interclasse ed intersezione,  nonché tutti i genitori degli alunni di plesso o di più plessi dell’Istituto.

    Questi incontri sono aperti agli insegnanti delle classi interessate ed ai membri del Consiglio di Istituto che, facoltativamente, possono intervenire a pieno titolo. In caso di impedimento il Presidente può inviare, in sua vece, il Vice Presidente o un proprio delegato. Il Presidente è tenuto a riferire nella seduta successiva sul contenuto di dette riunioni al Consiglio di Istituto.

     

    Art. 17 COLLEGIO DEI DOCENTI

    Presso l’Istituto è costituito il Collegio dei Docenti composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in servizio presso tutte le scuole di competenza.

    Il Collegio può articolarsi in sezioni riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in Dipartimenti disciplinari  o con altre modalità decise dal Collegio stesso.

    Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente collaboratore a ciò delegato. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

     

    Art. 18 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI

    Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario preventivamente fissato e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria. Il calendario delle riunioni è fissato dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti. Nell’ambito del Piano Annuale delle Attività esso può essere modificato dal Dirigente stesso previo avviso scritto di cinque giorni; in caso di convocazione d’urgenza decade il limite di preavviso.

    L’avviso di convocazione ordinaria, a firma del Dirigente, con gli argomenti all’ordine del giorno, deve essere notificato cinque giorni prima della data di convocazione.

    Le convocazioni straordinarie sono indette dal Dirigente su propria iniziativa e con proprio ordine del giorno o su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con ordine del giorno presentato dagli stessi. I verbali delle sedute, che devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate, sono redatti a cura del segretario del Collegio e  e sottoscritti dal Dirigente; una copia di detti verbali viene affissa all’albo di ciascun plesso di competenza.

     

    Art. 19 ATTRIBUZIONI

    Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall’art.7 del Decreto Legislativo n.297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n.275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

     

     

    III – ASPETTI E CRITERI DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

    Art. 20  VIGILANZA

    Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, la permanenza a scuola e l’uscita si adottano le seguenti norme:

    1. L’ingresso degli alunni si svolge nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. I collaboratori in servizio vigilano sugli alunni all’ingresso. I docenti devono trovarsi presenti davanti alle aule cinque minuti prima dell’inizio della lezione.
    2. Durante le attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio, i collaboratori esercitano la vigilanza ai piani ed in particolare in prossimità dei bagni, gli stessi intensificano la collaborazione alla vigilanza nei momenti ricreativi.
    3. Durante lo svolgimento di ogni attività educativo didattica gli alunni sono affidati ai docenti in servizio i quali hanno l’obbligo di vigilanza su di essi. Alla vigilanza concorrono i collaboratori in servizio e, in caso di assenza momentanea dei docenti, gli stessi subentrano nella vigilanza.
    4. Durante i cambi di lezione, che devono essere per quanto possibile rapidi, in attesa dell’arrivo del docente gli alunni non possono uscire dall’aula. La porta resterà aperta e collaborerà alla vigilanza il personale scolastico in servizio al piano.
    5. Tra insegnante subentrante senza impegni precedenti e insegnante cessante con impegni successivi: il subentrante deve essere presente in classe al suono della campanella;
    6. Tra insegnante subentrante con impegni precedenti e insegnante cessante senza impegni successivi: il cessante deve aspettare l’arrivo del collega;
    7. Nel concambio: non c’è responsabilità del docente (il personale in servizio al piano, deve essere particolarmente vigile).
    8. Nello spostamento da un’aula ad un’altra aula e dalla palestra e/o dal giardino e viceversa gli alunni devono sempre essere accompagnati dai docenti interessati allo spostamento, che dovrà essere ordinato. I docenti dell’ora precedente e successiva ed i collaboratori concorreranno al buon funzionamento degli spostamenti. All’inizio ed al termine dell’ora di educazione fisica, gli insegnanti in servizio in palestra prestano particolare vigilanza nello spazio antistante gli spogliatoi il cui uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
    9. Durante l’intervallo, il docente di scuola primaria in servizio è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe. Nella scuola secondaria di I grado il docente in servizio è responsabile della vigilanza nello spazio a lui assegnato. Durante l’intervallo sono promossi e richiesti comportamenti controllati e corretti nell’ambito dell’azione formativa della scuola.
    10. L’accesso alle palestre deve avvenire solo in presenza del docente. L’accesso ai laboratori deve avvenire di norma  in presenza del docente salvo  specifica autorizzazione dello stesso. Nei singoli laboratori o palestre è affisso un regolamento specifico. Nell’attività di laboratorio o di palestra deve essere assicurato il rispetto delle norme di sicurezza. I docenti devono preventivamente avvertire gli alunni sulle modalità d’uso delle attrezzature e dei materiali e sui rischi e pericoli da tenere presenti. Docenti e collaboratori scolastici segnalano immediatamente alla dirigenza  potenziali pericoli di qualsiasi natura accertati dai medesimi operatori e/o segnalati dagli alunni. Dopo l’uso, i laboratori e le palestre debbono essere lasciati nelle stesse condizioni di ordine in cui si trovavano.
    11. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Solo per casi particolari e comprovati motivi, se presente un genitore o altra persona maggiorenne delegata per iscritto, gli alunni potranno essere autorizzati ad uscire anticipatamente dal docente di classe o dal Dirigente scolastico. Deve essere comunque presa nota sul registro di classe dell’ora di uscita e della persona che accompagna l’alunno.
    12. Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ora ordina gli alunni e vigila sulla classe affinché l’uscita avvenga in modo regolato ed ordinato.
    13. La vigilanza dei Docenti e dei Collaboratoti Scolastici è quanto mai scrupolosa durante le attività, debitamente autorizzate, fuori dell’ambito scolastico. Particolare attenzione va rivolta alle condizioni che assicurano vigilanza e sicurezza in occasione di visite e viaggi di istruzione. Gli alunni hanno il dovere di facilitare la vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori dimostrando sempre un comportamento controllato e corretto nei confronti di persone e cose nel rispetto delle regole stabilite.
    14. Nell’eventualità di indisposizione o infortunio, il docente e/o il collaboratore in servizio – di norma quello addetto al primo soccorso – prestano prima assistenza. Gli stessi provvedono subito a rintracciare e informare un genitore dell’alunno che dovrà presentarsi a scuola o delegare persona di fiducia per le valutazioni e conseguenti decisioni in ordine al ritorno a casa dell’allievo. Qualora l’infortunio o il malessere apparissero più seri, il docente in servizio attiva la chiamata al soccorso sanitario (118);
    15. Qualora gli insegnanti abbiano il sospetto che un alunno sia affetto da patologia infettiva, si chiederà ai genitori dell’alunno di accertare, previa visita medica, le condizioni di salute dello stesso. La dirigente scolastica può richiedere la consulenza del personale specializzato della Struttura Sanitaria di competenza qualora ne ravvisi la necessità.
    Art. 21  RITARDI, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI

    Gli alunni hanno il dovere di rispettare l’orario di funzionamento della scuola ed entrano nelle rispettive aule senza essere accompagnati dai propri genitori, salvo diverse disposizioni per le scuole dell’infanzia o specifiche situazioni individuali, allo scopo di:

    • evitare disturbo all’attività didattica;
    • permettere all’alunno di responsabilizzarsi e di rendersi autonomo;
    • evitare diversità di trattamento ingiustificate.

    Tutti i ritardi, rispetto all’inizio delle lezioni, debbono essere giustificati; i ritardi ripetuti  dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza (richiamo verbale o scritto ai genitori).

    Al termine delle lezioni, è fatto obbligo ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di prelevare i propri figli rispettando l’orario di funzionamento della scuola.    In caso di ritardo il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola. Qualora i ritardi siano frequenti  il Dirigente Scolastico provvede a richiamare la famiglia al rispetto degli orari di uscita e, in caso di reiterazione, procederà alla segnalazione alle autorità competenti.

    Per le assenze è richiesta la giustificazione scritta.

    In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, oltre alla giustificazione scritta, si deve presentare il certificato medico pena la non accettazione dell’alunno in classe. Se lo studente, privo

    di certificato medico, non è accompagnato dai genitori, l’insegnante in servizio la 1° ora, informerà il Dirigente o il coordinatore di plesso che contatterà immediatamente la famiglia.  In caso di assenza

    non dovuta a motivi di salute, il genitore la giustificherà per iscritto avendo preventivamente informato i docenti di classe e/o sezione.

    Eventuali inadempienze saranno comunicate al Dirigente Scolastico.
    Nella scuola dell’infanzia le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificate, comportano la decadenza dal posto.

     

    1. USCITA ALUNNI
    1. Ogni plesso, a seconda delle proprie caratteristiche strutturali e di ubicazione, organizza le modalità di ingresso ed uscita degli alunni al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza degli stessi. I genitori sono tenuti ad attenersi alle regole comunicate dal Dirigente Scolastico. La responsabilità della vigilanza transita, al termine dell’orario scolastico, dagli insegnanti ai genitori, quindi l’Istituto adotta disposizioni interne onde esercitare correttamente il proprio dovere di vigilanza, effettiva e potenziale, sui minori ad essa affidati fino al momento dell’uscita da scuola. Tali disposizioni considerano diversi fattori ambientali, di contesto ed individuali e comportano scelte organizzative diverse in relazione alle diverse fasce di età e, di conseguenza, al livello di maturazione e capacità di discernimento raggiunto dagli allievi.
    2. Gli alunni potranno essere affidati ai genitori/tutori esercenti la potestà/responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne, dagli stessi delegata per iscritto.
    3. L’uscita autonoma degli alunni, su richiesta della famiglia, è disposta sulla base dell’art.19 bis del DL 16/10/2017, n. 148, convertito in Legge 4/12/2017 n. 172 ed esonera la Scuola dalle responsabilità connesse con l’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
    4. La Scuola, tuttavia, sottopone all’attenzione della famiglia, attraverso opportuna modulistica, la considerazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità, con esclusione di fattori rientranti nelle categorie della forza maggiore o caso fortuito.
      I fattori considerati sono i seguenti:

      1. Fattori ambientali:
        • collocazione della scuola
        • viabilità e traffico
        • posizione centrale/decentrata della scuola
        • distanza dell’abitazione dell’alunno
        • aree ad alta intensità di traffico
        • presenza di aree pedonali
        • zone di attraversamento protette/ piste pedonali/ciclabili
        • traffico veicolare/assembramento
        • residenza alunni
        • relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/ residenza degli alunni
        • percorsi casa/scuola
        • eventuale utilizzo della bicicletta
        • controllo del territorio
        • presenza vv.uu. – presenza adulti lungo il percorso
        • valutazione statistica n. incidenti verificatisi
        • eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell’ordine;
      2. Fattori individuali:
        • età dell’alunno
        • situazioni di handicap dichiarate o comunque evidenti
        • specifiche carenze individuali evidenziatesi in ambito scolastico o segnalate espressamente dalla famiglia.
    5. La scuola, in considerazione dei criteri di organizzazione generale, della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, della normativa di cui al precedente comma 3, non ha la possibilità di farsi carico, se non in termini di evidenziazione delle esigenze e tempestiva segnalazione alle altre istituzioni all’uopo preposte, della sicurezza degli alunni al di fuori della sfera di vigilanza interna e dell’orario di servizio. Ne consegue che ogni responsabilità inerente alla sicurezza e all’incolumità degli alunni dal momento di uscita dall’edificio scolastico (secondo i calendari previsti o le preventive comunicazioni alle famiglie) rientra nella piena valutazione degli esercenti la responsabilità genitoriale. La Scuola, nel pieno rispetto della facoltà genitoriale riconosciuta dalla Legge 17/01/2017, invita i genitori:
    • nella scuola dell’infanzia: a presentarsi in orario per ritirare il bambino o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca;
    • nella scuola primaria classi I, II e III: ad essere presenti all’uscita dei propri figli dalla scuola o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca;
    • nella scuola primaria classi IV e V: ad essere presenti all’uscita dei propri figli dalla scuola o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca. I genitori che intendono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio, debbono presentare comunicazione scritta al Dirigente per l’eventuale presa d’atto, con riserva da parte della scuola di segnalazione all’Ente o ai servizi competenti a vigilare e garantire circa la sicurezza personale degli alunni (modificato con nota prot. n. 41/A32 del 07-01-2020)
    • nella scuola secondaria, classi I – II – III in considerazione della progressiva maggiore autonomia contestuale al crescere dell’età e tenuto conto dei fattori di contesto sopra evidenziati, ad autorizzare i propri figli all’uscita autonoma e a far presente quando, per problematiche particolari, tenuto conto dell’età dell’alunno, nonché della consuetudine, non ritengano opportuna un’uscita autonoma (Per i soli alunni di questa età è pertanto la Scuola stessa a fornire d’ufficio il modulo per autorizzare l’uscita autonoma; l’autorizzazione permane comunque sempre scelta libera della famiglia).
    1. Le regole di cui ai precedenti commi sono valide per tutte le attività, curricolari od extracurricolari.
    2. Qualora nei vari plessi fosse presente il servizio di trasporto scolastico a cura dell’Ente Locale, la scuola cura l’accompagnamento degli alunni affidati alla sua custodia fino al mezzo di trasporto.
    3. Eventuali deroghe alle sopraesposte regole saranno oggetto di valutazione, caso per caso, dal Dirigente Scolastico, anche con il supporto del Consiglio di Istituto.
    4. L’eventuale autorizzazione della famiglia circa l’uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da uno dei genitori che condividono la potestà genitoriale (e che se ne assume la responsabilità anche per l’altro genitore) o da colui esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola.
    5. L’autorizzazione della famiglia conterrà una dichiarazione nella quale la famiglia stessa attesti la conoscenza delle procedure previste dalla scuola e dei fattori di attenzione; tale dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità della famiglia stessa, per esplicitare la consapevolezza che all’uscita alla vigilanza effettiva della scuola subentra una vigilanza potenziale della famiglia, che è tenuta alle opportune valutazioni dei rischi inerenti il percorso ed il comportamento abituale del proprio figlio.
    Art. 23. SOMMINISTRAZIONE FARMACI

    La somministrazione di farmaci in orario scolastico segue le linee guida contenute nella Nota prot. 2312 del 25/11/2005. Deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio sanitario e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore. La somministrazione va formalmente richiesta dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, con esibizione di certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Il Dirigente scolastico individua i luoghi fisici adatti alla conservazione e somministrazione dei medicinali, autorizza eventuale ingresso delle famiglie o loro delegati, individua il personale atto ad assicurare la continuità della somministrazione Il Dirigente stipula accordi o convenzioni con altri soggetti del territorio qualora non ravvisi tra il proprio personale e/o nelle proprie strutture la presenza di condizioni atte alla somministrazione. Presso la Segreteria  dell’Istituto è reperibile la modulistica necessaria per effettuare la richiesta.

     

    Art. 24  COMPORTAMENTO ALUNNI
    a) tutti gli alunni hanno diritto di crescere affermando la propria autonomia. Essi devono essere  informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
    b) gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico;
    c) gli alunni hanno diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri;

    d) gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature e gli spazi, nel rispetto della proprietà comune;
    e) ogni alunno ha il diritto di essere seguito nel suo lavoro, di veder rispettati i suoi tempi di apprendimento, di ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e dai compagni;
    f) ogni alunno ha il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni, di aiutarli in caso di difficoltà;
    g) gli alunni hanno diritto al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti dall’orario scolastico;
    h) gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati a casa. Essi costituiscono esercitazione di consolidamento delle attività apprese a scuola;
    l) ogni alunno ha diritto di esprimere, difendere o mantenere le proprie opinioni ed ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivide;
    m) tutti gli alunni hanno il diritto di essere rispettati come “persona” dagli altri alunni e dagli adulti che si occupano di loro e di rispettare chi si occupa della loro educazione. Essi hanno diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere comportamento inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di “persona”;

    1. l’alunno ha il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell’apprendimento;
    2. ogni alunno ha il diritto di: essere ascoltato; dialogare apertamente nel rispetto dei tempi comuni;
    3.  i genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e/o ai colloqui fissati per       informarsi sull’andamento dell’attività scolastica.
    Art. 25  DISCIPLINA

    I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nel rispetto delle regole della vita scolastica.

    Vengono presi con il coinvolgimento della famiglia, per promuovere una comune azione educativa.

    • Per mancanze lievi l’alunno verrà ripreso verbalmente dal Docente o dal Dirigente.
    • Per mancanze più gravi e/o ripetute la famiglia verrà informata per iscritto e convocata per concordare una comune azione educativa.
    • Per mancanze molto gravi e/o ripetute l’alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica.

    Nella scuola secondaria di 1° grado si dovrà tener conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento di disciplina e del Patto di corresponsabilità educativa (allegati)

     

    Art. 26 USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI    ELETTRONICI

    L’uso del telefono cellulare è   vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche sia da parte degli ATA, dei docenti che degli alunni. In generale la necessità di comunicare con l’esterno, durante la presenza a scuola, deve essere motivata esclusivamente da motivi di servizio e/o di salute e, per questi stessi motivi, va usato in via ordinaria l’apparecchio telefonico di cui dispongono tutti i Plessi scolastici.

    Va ovviamente riconosciuta l’utilità del telefono cellulare da parte dei docenti durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

     

    Art. 27 SCIOPERI E PARTICOLARI EVENTI CLIMATICI

    In caso di scioperi che coinvolgono docenti, non docenti, servizio mensa, servizio scuolabus, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare i genitori mediante avviso scritto secondo quanto previsto dai contratti di lavoro e dalla normativa vigente.

    I genitori sono tenuti ad informarsi sugli scioperi tramite anche i mass-media e ad accompagnare personalmente a scuola i propri figli sia autotrasportati che non, e lasciarli solo in presenza degli insegnanti.

    In caso di neve o ghiaccio i genitori dovranno lasciare i propri figli solo dopo essersi accertati della presenza degli insegnanti a scuola.

     

    Art. 28 COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

    I genitori degli alunni riceveranno dagli insegnanti e/o dal Dirigente Scolastico di norma  con preavviso di almeno 5 giorni, le comunicazioni relative a:

    a) Colloqui individuali periodici;

    b) Assemblee, anche su richiesta dei genitori;

    c) Colloqui generali. Il calendario viene predisposto dal Collegio dei Docenti secondo il Piano Annuale delle Attività

    d) Incontro per illustrare il documento di valutazione;

    e) Le riunioni dei Consigli di classe d’interclasse e d’intersezione con i rappresentanti dei genitori.

    L’Istituto s’impegna a garantire la miglior disposizione logistica degli spazi al fine di agevolare un corretto svolgimento dei rapporti scuola-famiglia.

    I genitori , in caso di necessità , possono richiedere colloqui individuali con gli insegnanti nel rispetto degli orari comunicati all’inizio dell’anno e comunque su appuntamento.

    E’ vietato conferire con gli insegnanti durante l’attività didattica (compreso l’intervallo).

    I genitori possono riunirsi in assemblea previa richiesta e relativa autorizzazione da parte del D.S.

     

    Art. 29 ATTIVITA’ DIDATTICHE, RICREATIVE, SPORTIVE, GITE E VISITE GUIDATE

    La programmazione e l’attuazione di tutte le attività inter, para, extrascolastiche e dei corsi di recupero e sostegno, fatte salve le specifiche competenze ed i diritti di iniziativa del Consiglio di Istituto, è demandata al Consiglio dei Docenti come indicato dal disposto dell’art.4 comma 2 (lettera b), c), e), 1) 2) e 3 del D.P.R. 416/74.

    Il Consiglio di Istituto autorizza tali attività previa verifica del rispetto delle regole e criteri stabiliti e della compatibilità finanziaria.

    a)  Le visite guidate di breve durata (svolte all’interno dell’orario scolastico e del territorio comunale, con mezzi pubblici o scuolabus comunali) rientrano nella competenza didattica del singolo docente e/o dei docenti del team della classe di riferimento e sono autorizzate dal Dirigente scolastico.

    b)  Le visite guidate e i viaggi di istruzione al di fuori del territorio comunale sono deliberate dal Consiglio di Istituto su proposta dei Consigli di Interclasse, di Classe e Intersezione, tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio dei Docenti, e nel rispetto delle norme vigenti. I viaggi di istruzione vanno proposti all’intera classe, senza esclusione di alcun alunno per motivi economici.

    c)  Spettacoli. La partecipazione a spettacoli viene autorizzata dal Dirigente Scolastico su proposta dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe. Lo svolgimento di spettacoli all’interno della scuola potrà essere autorizzato a condizione del rispetto delle norme di sicurezza, compatibilmente con l’idoneità dei locali e verificato che le attrezzature sceniche non presentino pericoli.

    d)  Attività con esperti esterni. Sono autorizzate dal Dirigente Scolastico su proposta dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe, qualora si tratti di interventi svolti gratuitamente.

    Negli altri casi sarà presa in considerazione la possibilità di stipulare contratti con esperti esterni nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e delle norme vigenti.

    Tutte le attività che prevedono il contributo finanziario da parte delle famiglie degli alunni (spettacoli, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) sono consentite solo se è stato acquisito il parere dei  genitori degli alunni, e a condizione che non si verifichino esclusioni per  ragioni economiche.
    Eventuali richieste di esonero, totale o parziale del pagamento di quote di partecipazione, potranno essere rivolte al Dirigente scolastico.

     

    Art. 30  USO DEGLI SPAZI

    L’uso degli spazi scolastici è regolamentato da un orario interno a ciascun plesso in rispetto alla programmazione.

    Ogni gruppo classe ha uguale diritto di accesso a tutti gli spazi scolastici.

    L’assegnazione delle aule è effettuata in base a criteri oggettivi: numero alunni, rotazione, particolari esigenze (alunni diversamente abili).

    Utilizzo delle palestre da parte di enti o associazioni è possibile solo in orario extrascolastico, previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione Comunale.

    Per i plessi che usufruiscano invece di palestre distaccate e/o non appartenenti alla scuola, è necessaria la presenza di un collaboratore scolastico per la sicurezza e la sorveglianza degli alunni.

     

    Art. 31  INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA 

    E’ vietato l’ingresso all’interno della scuola a tutti coloro che a fine di lucro intendessero svolgere, in varia forma, attività di pubblicità commerciale.

    Possono, invece accedere i rappresentanti legittimi di tutti quegli organismi aventi, per statuto, scopi di carattere sociale, sanitario, umanitario e culturale purché si accompagnino a iniziative commerciali e/o pubblicitarie.

    La Direzione, in accordo con gli insegnanti delle classi interessate autorizzerà per i vari plessi tali interventi ed iniziative, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

     

    Art. 32 UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

    L’uso dei servizi igienici è consentito durante la ricreazione e nei casi di comprovata necessità ed urgenza. Durante gli intervalli i servizi igienici saranno sottoposti ad un’assidua vigilanza da parte

    del personale non docente, il quale, oltre a regolare l’afflusso, avrà l’onere di informare la Direzione  su eventuali atti di vandalismo od infrazioni commessi dagli alunni.

    Nell’utilizzare i servizi igienici gli studenti devono evitare di trattenersi a lungo nei locali; il personale preposto alla vigilanza avrà cura di informare la Direzione qualora dovesse riscontrare comportamenti difformi segnalando le cause.

    L’uso dei servizi igienici è individuale, pertanto l’accesso al locale (dove è situato il W.C.) è consentito ad un alunno per volta.

     

    Art. 33 INTERVALLO

    Nella Scuola dell’Infanzia ogni momento della giornata scolastica è considerato nella sua valenza educativa, pertanto anche i momenti di gioco libero e di attività all’aperto non sono da considerarsi intervallo tra un’attività didattica ed un’altra, ma sono essi stessi momenti educativi.

    Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado è previsto uno specifico momento di Intervallo: quello dopo la seconda o terza ora di lezione.

    Nella scuola primaria la durata dell’intervallo è di 20 minuti. Nella scuola secondaria  di 15 minuti.

    La pausa per la ricreazione dovrà essere svolta negli spazi individuati nelle rispettive scuole, allo studente in nessun caso è consentito vagare in spazi diversi da quelli precedentemente attribuiti;

     

    Art. 34 ACCESSO ALLE AULE OLTRE L’ORARIO DELLE LEZIONI

    Per nessun motivo (vedi ad es. dimenticanza di quaderni e/o libri a scuola) è consentito l’accesso alle aule da parte degli alunni e dei loro familiari oltre l’orario delle lezioni. L’alunno che non può eseguire i compiti assegnati perché ha dimenticato quaderni e/o libri a scuola, è, comunque, il giorno dopo, giustificato, previa comunicazione scritta dei genitori sul diario.

     

    Art. 35  USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE

    1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, sono disponibili per tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali, salvo eccezioni motivate e con specifica autorizzazione.
    2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato (collaboratori scolastici).
    3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre.
    4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti della programmazione e delle regole disposte dal Dirigente scolastico.
    Art. 36 USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA

    (macchine fotografiche, videoproiettore, telecamere, portatili, sussidi vari)

    L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal DSGA; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di riporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

     

    Art. 37 APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

    Il presente regolamento è stato approvato con la delibera del Consiglio d’Istituto del 26 aprile 2018. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento saranno esaminate su richiesta di un terzo dei

    membri del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, di un Consiglio di Interclasse/Intersezione. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

     

    Art. 38  MODIFICHE D’UFFICIO

    Le norme che risultino in contrasto con la normativa o per sopravvenuti provvedimenti legislativi, saranno modificate d’ufficio e approvate dal Consiglio d’Istituto nella prima convocazione utile.